| Le prestazioni delle forme di previdenza complementare. |
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La tipica performance della forma di previdenza complementare è l'erogazione di una rendita vitalizia (pensione) ad integrazione dell'assegno erogato dall'INPS o dall'INPDAP.
Al raggiungimento dell'età pensionabile è prevista:
a) l'erogazione di una rendita vitalizia rivalutabile, ottenuta convertendo il valore del capitale accumulato (montante).
oppure, in alternativa,
b) la liquidazione di un capitale, con il limite del 50% del valore maturato, e la restante parte in rendita vitalizia rivalutabile.
NB: Qualora la rendita derivante dalla conversione del 70% del montante sia inferiore al 50% dell'assegno sociale, la liquidazione può avvenire totalmente (100%) sotto forma di capitale.
| Requisiti. |
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Per accedere al diritto alla prestazione servono
almeno 5 anni di contribuzione e il raggiungimento dell'età prevista per avere diritto alla pensione del regime obbligatorio di appartenenza.
| Fiscalità delle prestazioni. |
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Le prestazioni erogate in forma di
capitale sono tassate solo per la parte di contributi versati e dedotti, con una ritenuta a titolo definitivo del 15% (l'ammontare imponibile è dunque calcolato al netto della parte corrispondente ai redditi già assoggettati all'imposta sostitutiva annuale dell'11% e agli importi non dedotti).
Analogamente, anche per le prestazioni erogate in forma di
rendita, i soli importi derivanti da premi versati e dedotti saranno trattati con le medesime aliquote applicate alle prestazioni erogate in forma di capitale. L'ulteriore importo derivante dalla rivalutazione annuale della rendita è soggetto annualmente ad un'imposta del 12,5%.
La ritenuta sopra indicata (15%) si riduce di uno 0,30% per ogni anno successivo al quindicesimo di partecipazione alla forma pensionistica complementare, fino a un limite massimo del 6% (caso che si verificherà dopo 35 anni di partecipazione, quando l'aliquota potrà così ridursi al 9%).
| Opzione di reversibilità. |
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La reversibilità, in caso di morte del titolare della prestazione pensionistica, non è obbligatoria ma può essere prevista dalle formule di erogazione delle rendite, a tutela dei lavoratori aderenti. La reversibilità può essere totale o parziale.
| Trasferimenti. |
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L'aderente può trasferire:
- la propria posizione individuale maturata ad altra forma di previdenza complementare, decorso un minimo di 2 anni di partecipazione;
- la posizione maturata ad altra forma pensionistica complementare, alla quale acceda in relazione alla nuova attività lavorativa, anche prima del periodo minimo di permanenza.
| Riscatti. |
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L'aderente può:
- riscattare il 50% della posizione maturata, dopo 12 mesi di inoccupazione;
- riscattare il 100% della posizione maturata:
- in caso di un'invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità lavorativa a meno di un terzo;
- in caso di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo superiore a 48 mesi.
In caso di
premorienza, la posizione viene
riscattata:
- dagli eredi;
- dai beneficiari designati dall'iscritto (sia persone fisiche sia persone giuridiche).
In mancanza di eredi o di beneficiari, la somma verrà devoluta a finalità sociali.