| Le deduzioni nella fase contributiva. |
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I contributi versati a forme di previdenza complementare dal lavoratore e/o dal datore di lavoro (sia volontari, sia dovuti in base a contratti o accordi collettivi e/o aziendali) sono
deducibili dal reddito complessivo per un importo non superiore a
5.164,57 euro, mentre i contributi versati attraverso il TFR non concorrono alla formazione del limite deducibile.
Con la nuova normativa è stato
eliminato per i lavoratori autonomi e i liberi professionisti il vincolo che riduceva la deducibilità al minore tra il 12% del reddito complessivo e 5.164,57 euro, mentre per i lavoratori dipendenti è stato eliminato
anche il limite sul contributo del TFR.
Per i vantaggi fiscali nella fase di accumulo e nella fase di erogazione si veda la pagina relativa alle Prestazioni.
| Le deduzioni per le persone a carico. |
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Resta in vigore la possibilità di una
deduzione fiscale sui contributi versati nell'interesse delle persone a carico, fermo restando il limite personale di 5.164,57 euro.
| Le deduzioni per i giovani. |
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I lavoratori di primo impiego potranno godere di un particolare
regime agevolato che consentirà, per i 20 anni successivi al primo quinquennio, di dedurre dal reddito complessivo i contributi eccedenti il limite dei 5.164,57 euro, per un importo pari alla differenza (se positiva) tra l'importo di 25.822,85 euro e i contributi effettivamente versati nei primi 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche integrative, con il limite massimo annuale di 2.582,29 euro.
| Gli oneri. |
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La comunicazione di mancata deduzione.
Entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui è stato effettuato il versamento, vige l'obbligo di dare comunicazione alla forma pensionistica complementare in merito alla parte di contributi versati che non hanno fruito della deduzione, compresi quelli eccedenti il limite di 5.164,57 euro.