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Tutte le strade della nuova previdenza
Piccole attività con lavoratori subordinati
Piccole attività con lavoratori subordinati
Prestazioni
Le prestazioni delle forme di previdenza complementare.
La tipica performance della forma di previdenza complementare è l'erogazione di una rendita vitalizia (pensione) ad integrazione dell'assegno erogato dall'INPS o dall'INPDAP.
Al raggiungimento dell'età pensionabile è prevista:
a) l'erogazione di una rendita vitalizia rivalutabile, ottenuta convertendo il valore del capitale accumulato (montante).
oppure, in alternativa,
b) la liquidazione di un capitale, con il limite del 50% del valore maturato, e la restante parte in rendita vitalizia rivalutabile.
NB: Qualora la rendita derivante dalla conversione del 70% del montante sia inferiore al 50% dell'assegno sociale, la liquidazione può avvenire totalmente (100%) sotto forma di capitale.

Requisiti.
Per accedere al diritto alla prestazione servono almeno 5 anni di contribuzione e il raggiungimento dell'età prevista per avere diritto alla pensione del regime obbligatorio di appartenenza.

Fiscalità delle prestazioni.
Le prestazioni erogate in forma di capitale sono tassate solo per la parte di contributi versati e dedotti, con una ritenuta a titolo definitivo del 15% (l'ammontare imponibile è dunque calcolato al netto della parte corrispondente ai redditi già assoggettati all'imposta sostitutiva annuale dell'11% e agli importi non dedotti).
Analogamente, anche per le prestazioni erogate in forma di rendita, i soli importi derivanti da premi versati e dedotti saranno trattati con le medesime aliquote applicate alle prestazioni erogate in forma di capitale. L'ulteriore importo derivante dalla rivalutazione annuale della rendita è soggetto annualmente ad un'imposta del 12,5%.
La ritenuta sopra indicata (15%) si riduce di uno 0,30% per ogni anno successivo al quindicesimo di partecipazione alla forma pensionistica complementare, fino a un limite massimo del 6% (caso che si verificherà dopo 35 anni di partecipazione, quando l'aliquota potrà così ridursi al 9%).

Opzione di reversibilità.
La reversibilità, in caso di morte del titolare della prestazione pensionistica, non è obbligatoria ma può essere prevista dalle formule di erogazione delle rendite, a tutela dei lavoratori aderenti. La reversibilità può essere totale o parziale.

Trasferimenti.
L'aderente può trasferire:
  • la propria posizione individuale maturata ad altra forma di previdenza complementare, decorso un minimo di 2 anni di partecipazione;
  • la posizione maturata ad altra forma pensionistica complementare, alla quale acceda in relazione alla nuova attività lavorativa, anche prima del periodo minimo di permanenza.
Riscatti.
L'aderente può:
  • riscattare il 50% della posizione maturata, dopo 12 mesi di inoccupazione;
  • riscattare il 100% della posizione maturata:
    • in caso di un'invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità lavorativa a meno di un terzo;
    • in caso di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo superiore a 48 mesi.
In caso di premorienza, la posizione viene riscattata:
  • dagli eredi;
  • dai beneficiari designati dall'iscritto (sia persone fisiche sia persone giuridiche).
In mancanza di eredi o di beneficiari, la somma verrà devoluta a finalità sociali.

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