| Il quadro normativo. |
 |
Il D.Lgs. 252/2005 ha introdotto una riforma che prevede
incentivi (altrimenti denominati "misure di compensazione") destinati alle imprese.
La finalità di queste compensazioni è quella di
riequilibrare la perdita della possibilità di utilizzare temporaneamente il TFR dei propri dipendenti come fonte di autofinanziamento.
Tali misure saranno riconosciute anche alle imprese tenute a versare il TFR al fondo di tesoreria istituito presso l'INPS (quelle con più di 49 dipendenti).
| Il dettaglio delle compensazioni. |
 |
| Tipologia di incentivo |
Imprese fino a 49 addetti |
Imprese fino con più 49 addetti |
| Deduzioni fiscali: |
Deducibilità fiscale del 6% del TFR versato ai Fondi Pensione |
Deducibilità fiscale del 4% del TFR versato ai Fondi Pensione o all'INPS |
| Esoneri contributivi: |
Esonero dal versamento del contributo Inps (0,2%) al fondo di garanzia TFR con riferimento al TFR versato ai Fondi Pensione o all'INPS |
| Riduzione del costo del lavoro: |
Riduzione contributiva aggiuntiva, variabile e crescente nel tempo:
- 2008 = 0,19%
- 2009 = 0,21%
- 2010 = 0,23%
- 2011 = 0,25%
- 2012 = 0,26%
- 2013 = 0,27%
- dal 2014 in poi = 0,28%
|
| Applicazione. |
 |
I primi due incentivi ("deduzioni fiscali" ed "esoneri contributivi") entrano in vigore già nel 2007.
La terza misura ("riduzione del costo del lavoro") sarà invece operativa a partire dal 2008.